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Roma, 19
gennaio 2016
Circolare n. 11/2016
Oggetto: Previdenza – Regime
contributivo della contrattazione di secondo livello – Istruzioni per il
recupero degli sgravi sui premi 2014 – Messaggio INPS n. 162 del 15.1.2016.
L’INPS
ha fornito le istruzioni operative per recuperare gli sgravi contributivi sui
premi di risultato 2014 aziendali o territoriali (leggi n. 92/2012 e n. 247/2007
e D.M. attuativo 8.4.2015).
In
particolare le aziende che entro il 24 settembre 2015 hanno presentato le
domande di sgravio e che hanno successivamente ricevuto dall’INPS l’ammissione
allo stesso avranno tempo fino al 16 aprile
2016 per effettuare le operazioni di recupero.
Si
rammenta che per l’azienda la misura dello sgravio è pari a 25 punti
percentuali dell’aliquota INPS a proprio carico mentre è invece totale per il
lavoratore.
Fabio Marrocco |
Per riferimenti
confronta circ.re conf.le n.141/2015
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Allegato uno |
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Roma, 15-01-2016 Messaggio n. 162 |
OGGETTO: |
Sgravio contributivo a favore della
contrattazione di secondo livello. Decreto interministeriale 8 aprile 2015.
Modalità operative per la fruizione del beneficio contributivo. |
1. Premessa.
Il Decreto interministeriale 8 aprile 2015 ha
disciplinato, per l’anno 2015, lo sgravio contributivo per l’incentivazione
della contrattazione di secondo livello, previsto dalle leggi n.92/2012 e
n.247/2007.
Con la circolare n. 128 del 26 giugno 2015 –
alla quale si rimanda per gli aspetti di carattere normativo - sono stati
illustrati i contenuti del beneficio contributivo e fornite, altresì, le prime
indicazioni per richiedere lo sgravio previsto dalla legge.
Con il messaggio n. 5302 del 12 agosto 2015 è
stata, quindi, rilasciata la procedura di acquisizione e trasmissione domande
relative allo sgravio contributivo per l'incentivazione della contrattazione di
secondo livello, riferito agli importi corrisposti nell'anno 2014.
Portate a termine le operazioni richieste
dalla norma, l’Istituto ha provveduto a comunicare ad aziende ed intermediari
l’avvenuta ammissione al beneficio. Con il presente messaggio si illustrano,
quindi, le modalità operative che i datori di lavoro dovranno osservare per la
concreta fruizione del beneficio contributivo ex lege
n. 247/2007.
2. Generalità.
Con riguardo all’entità dello sgravio, si
premette che gli importi comunicati ai soggetti ammessi costituiscono la misura
massima dell’agevolazione conguagliabile.
Ove - infatti - le aziende, per motivazioni
connesse all’impianto stesso della contrattazione di secondo livello ovvero per
cause varie di natura diversa, avessero titolo ad un importo inferiore, il
conguaglio dovrà limitarsi alla quota di beneficio effettivamente spettante.
Si precisa, altresì, che - per il calcolo
dello sgravio - deve essere presa in considerazione l’aliquota in vigore nel
mese di corresponsione del premio.
Si ricorda, inoltre, che la fruizione del
beneficio soggiace alla previsione di cui all’articolo 1, comma 1175, della
legge n. 296/2006 in materia di regolarità contributiva e di rispetto della
parte economica degli accordi e contratti collettivi.
3. Particolarità.
Coesistenza
di premi
Per i lavoratori ai quali sono corrisposti
premi previsti da entrambe le tipologie di contrattazione (aziendale e territoriale),
ai fini dell’applicazione dello sgravio, il beneficio dovrà essere fruito in
proporzione.
Es: Lavoratore con retribuzione annua
(comprensiva dei premi) pari a € 35.000
Premio contrattazione
aziendale € 800,00
Premio contrattazione territoriale
€ 400,00
Misura massima di
premio sgravabile € 560,00 (€ 35.000*1,60%)
Sgravio azienda €
140,00 (€ 560*25%)
Sgravio lavoratore €
51,00 (€ 560*9,19%)
Proporzionalità:
sgravio sul premio contratto aziendale (€ 800/€ 800+€ 400) = 67%
sgravio sul premio contratto territoriale (€ 400/€ 800+€ 400) =
33%
Ripartizione:
sgravio azienda sul premio contratto aziendale = € 94,00 (€
140*67%)
sgravio lavoratore sul premio contratto aziendale = € 34,00 (€
51*67%)
sgravio azienda sul premio contratto territoriale = € 46,00 (€
140*33%)
sgravio lavoratore sul premio contratto territoriale = € 17,00
(€ 51*33%)
Operazioni
societarie - unificazione posizione contributiva
Nelle ipotesi di operazioni societarie (es:
fusione), che comportano il passaggio di lavoratori ai sensi dell'art. 2112
c.c. - intervenute nelle more dell’ammissione allo sgravio dell’azienda
incorporata - le operazioni di conguaglio dello sgravio dovranno essere
effettuate dal datore di lavoro subentrante, con riferimento al premio
complessivamente corrisposto nell'anno al lavoratore, ancorché in parte erogato
dal precedente datore di lavoro che, ovviamente, non accederà all’incentivo.
Parimenti, le aziende che - successivamente
alla richiesta di sgravio e in conseguenza al principio dell’unicità della
posizione contributiva – siano divenute titolari di una sola matricola
aziendale, opereranno il recupero del beneficio spettante sulla posizione oggi
in essere.
A tal fine, nelle situazioni descritte, le
aziende interessate provvederanno – ricorrendone i presupposti - a richiedere
alla sede dell’Istituto territorialmente competente l’attribuzione del codice
di autorizzazione previsto (vedi punto 6), corredando la richiesta degli
elementi utili all’ammissione al beneficio contributivo.
Aziende
cessate
Le aziende - autorizzate allo sgravio
contributivo per l’anno 2014 - che, nelle more del provvedimento di ammissione,
hanno sospeso/cessato l’attività, ai fini della fruizione dell’incentivo
spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni
contributive (UniEmens/vig).
4. Lavoratoriiscritti
all’Inps Gestione ex Inpdap.
Stante l’esclusione esplicita, stabilita
dall’art. 2, comma 8, del Decreto Interministeriale 27 dicembre 2012, in ordine
all’applicazione dello sgravio contributivo in questione alle Pubbliche
Amministrazioni di cui all’art.1, comma 2, del D.lvo
n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modificazioni, rappresentate dall’Aran in
sede di contrattazione collettiva, si precisa che destinatari sono i datori di
lavoro iscritti all’Inps - Gestione Dipendenti Pubblici, aventi natura
giuridica di “impresa privata” ammessi al beneficio per gli importi corrisposti
nell’anno 2014. Per il solo personale che ha mantenuto l’iscrizione originaria
ad una delle gestioni ex INPDAP si forniscono di
seguito le modalità per il recupero.
Il recupero di quanto spettante deve essere
effettuato con il flusso UniEmens (ListaPosPA), utilizzando l’elemento
<E0_PeriodoNelMese>, per i dipendenti in servizio, ovvero, l’elemento
<V1_PeriodoPrecedente> Causale 1 per i dipendenti cessati, mediante
l’indicazione, da parte dei datori di lavoro che hanno ottenuto il
riconoscimento del beneficio contributivo, del contributo da recuperare
nell’elemento <Importo> di Recupero Sgravi, valorizzando l’anno di
corresponsione degli importi oggetto dello sgravio in <AnnoRif> e il Codice Recupero con il valore 2 (legge
247/2007).
Si ricorda che per le imprese con lavoratori
iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici lo sgravio contributivo è così
articolato:
innanzi tutto entro il limite massimo di 23,80 punti per
iscritti alle gestioni pensionistiche CPDEL, CPI, CPS ovvero di 24,20 per gli iscritti alla gestione
pensionistica CTPS, al netto delle riduzioni
contributive per assunzioni agevolate.
solo in caso di successiva capienza, in relazione alle
“contribuzioni minori”, da versare alla competente Gestione INPS¸ rispettando
il limite complessivo del 25%, per la quota residua secondo le specifiche
modalità operative.
Per quel che riguarda lo sgravio della
contribuzione a carico del lavoratore, lo sgravio è pari all’8,85% per la
gestione CPDEL; CPS, CPI;
all’ 8,80% per la gestione CTPS.
Non costituisce oggetto di sgravio il
contributo (1%) ex art. 3 ter della legge n. 438/1992.
Si rammenta infine, che non sono oggetto di
sgravio i contributi dovuti alla Gestione Unitaria delle Attività Sociali e
Creditizie e all’Assicurazione Sociale Vita.
5. Lavoratori iscritti all’Inps Gestione ex
Enpals.
Ai fini della fruizione del beneficio
contributivo relativo alle erogazioni previste dai contratti di secondo livello
corrisposte ai lavoratori iscritti ai Fondi
pensioni della Gestione ex Enpals, si rammenta che non costituisce oggetto di
sgravio il contributo di solidarietà previsto, con riferimento ai lavoratori
iscritti al Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo, dall’art. 1,
commi 8 e 14, del D.Lgs. n. 182/1997 e, con riguardo
ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni per gli sportivi professionisti,
dall’art. 1, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 166/1997, dovuto,
pertanto, secondo le rispettive quote, sia dal datore di lavoro che dal
lavoratore.
Lo stesso dicasi per il contributo aggiuntivo
(1%) ex art. 3-ter del D.L. n. 384/1992, convertito con legge n. 438/1992,
dovuto sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di
retribuzione pensionabile.
Con specifico riferimento alla retribuzione
annua da considerare ai fini della determinazione del tetto del 2,25% entro cui
operare lo sgravio, si precisa quanto segue:
• con riguardo ai lavoratori dello spettacolo
e dello sport professionistico iscritti a forme pensionistiche obbligatorie
successivamente al 31.12.1995, trovando applicazione un massimale annuo per la
base contributiva e pensionabile, la retribuzione da considerare trova il suo
limite nel massimale medesimo (pari, per l’anno 2014, a € 100.123,00);
• per quanto concerne i lavoratori dello
spettacolo già iscritti al 31.12.1995 a forme pensionistiche obbligatorie,
trovando applicazione un massimale di retribuzione giornaliera imponibile, la
retribuzione da considerare trova, in questo caso, il suo limite nel massimale
giornaliero imponibile relativo alla prima fascia di retribuzione (pari, per
l’anno 2014, a € 729,90) moltiplicato per i giorni di prestazione lavorativa
effettuati sino ad un massimo di 312;
• con riferimento, infine, agli sportivi
professionisti già iscritti al 31.12.1995 a forme pensionistiche obbligatorie,
trovando applicazione un massimale di retribuzione giornaliera imponibile, la
retribuzione da considerare trova, in questo caso, il suo limite nel massimale
giornaliero imponibile (pari per l’anno 2014 a € 320,91) moltiplicato per i
giorni di prestazione lavorativa effettuati sino ad un massimo di 312.
Le operazioni di conguaglio saranno
effettuate sui flussi UniEmens riferiti alle
matricole con cui vengono assolti gli obblighi contributivi secondo quanto
previsto dalla circolare n. 154/2014.
Per il recupero delle somme spettanti, le
imprese ammesse allo sgravio si atterranno alle indicazioni fornite al successivo
punto 8.1.
6. Lavoratori iscritti ad Enti pensionistici
diversi.
Il Decreto interministeriale 14 febbraio 2014
ha affidato all’Istituto la gestione del beneficio contributivo, anche con
riferimento ai lavoratori iscritti ad altri Enti previdenziali (INPGI). Ai fini
della fruizione dello sgravio contributivo riferito ai lavoratori in questione,
le aziende autorizzate provvederanno a rivolgersi direttamente al citato Ente.
7. Istruzioni operative.
Con riguardo ai lavoratori iscritti alla Gestione
ex Inpdap, per i quali i datori di lavoro assolvono all’Inps le “contribuzioni
minori”, lo sgravio operato sulla posizione contributiva in essere presso
l’Istituto, dovrà limitarsi alla quota spettante sulle medesime
contribuzioni. Per il recupero della contribuzione pensionistica, si veda
quanto indicato al precedente punto 4.
Alle posizioni contributive riferite alle
aziende - diverse dai datori di lavoro agricoli - ammesse allo sgravio in
esame, è stato automaticamente assegnato il già previsto codice di
autorizzazione “9D”.
8. Modalità di recupero.
8.1. Datori di
lavoro non agricoli.
I datori di lavoro ammessi allo sgravio, per
il recupero dell’incentivo in oggetto, potranno avvalersi dei seguenti nuovi
codici causale, differenti in ragione della tipologia contrattuale
(aziendale/territoriale):
Contrattazione
aziendale |
|
Contrattazione
Territoriale |
||
Codice |
Significato |
|
Codice |
Significato |
L242 |
Sgr. aziendale ex DI 8-04-2015
quota a favore del D.L. |
|
L244 |
Sgr. territoriale ex DI 8-04-2015
quota a favore del D.L. |
L243 |
Sgr. aziendale ex. DI 8-04-2015
quota a favore del lavoratore |
|
L245 |
Sgr. territoriale ex. DI
8-04-2015 quota a favore lavoratore |
da valorizzare nell’Elemento<Denuncia Aziendale>,
<AltrePartiteACredito>,
<CausaleACredito>,
del flusso UniEmens.
All’atto del conguaglio dello sgravio, il
datore di lavoro avrà cura di restituire al lavoratore la quota di beneficio di
sua competenza.
8.2.
Restituzione quote eccedenti.
Per la restituzione di eventuali somme fruite
in eccedenza rispetto alle quote di beneficio spettanti, le aziende potranno
utilizzare il previsto codice causale “M964” - avente il significato di
“restituzione sgravio contrattazione secondo livello” - da valorizzare
nell’Elemento <Denuncia Aziendale>, <AltrePartiteADebito>,
<CausaleADebito>, del flusso UniEmens.
Le operazioni sopra descritte dovranno essere
effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di
pubblicazione del presente messaggio, in applicazione di quanto stabilito nella
Deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell’Istituto del
26/3/1993, approvata con D.M. 7/10/1993.
8.3. Datori di
lavoro agricoli.
Per le aziende agricole con dipendenti,
relativamente agli adempimenti a carico delle aziende e a carico delle Sedi, si
fa riferimento alle disposizioni già impartite con circolare n. 111 del
14/10/2009.
Si allega il modello per la presentazione dell’istanza di
sgravio.
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Il Direttore
Generale Cioffi |
Allegato omissis